AGRICOLTURA SOCIALE
L'A.S. 1568 e 205-A,
approvato dalla Commissione Agricoltura del Senato con lievi modifiche rispetto
al testo giunto dalla Camera, reca disposizioni in materia di agricoltura
sociale, a sostegno di un'attività che sta assumendo, nel corso degli ultimi
anni, un ruolo sempre più rilevante grazie alle imprese agricole che, oltre
alla produzione di prodotti agro-alimentari e di servizi tradizionali,
intervengono a sostegno della produzione e della promozione di "salute",
di azioni di riabilitazione e di cura, di educazione, di formazione, di
organizzazione di servizi utili per la vita quotidiana di specifiche tipologie
di utenti, di aggregazione e di coesione sociale per i soggetti maggiormente
vulnerabili nonché di creazione di opportunità occupazionali.
L'articolo 1 definisce le finalità della legge, consistenti nella
promozione dell'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità
delle imprese agricole, finalizzato allo sviluppo di interventi e servizi
sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento lavorativo. L'intervento
normativo è attribuito alla competenza statale, in quanto riferibile ai livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
L'articolo 2 definisce l'agricoltura
sociale quale attività esercitata
dagli imprenditori agricoli e dalle cooperative sociali, diretta appunto a
realizzare l'inserimento
socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati,
di persone svantaggiate, e di minori inseriti in progetti di riabilitazione e
sostegno sociale, a fornire prestazioni
e attività sociali e di servizio per le comunità locali, nonché prestazioni
e servizi di supporto a terapie mediche,
psicologiche e riabilitative e progetti
per l'educazione ambientale ed alimentare attraverso l'organizzazione di
fattorie sociali. I requisiti e le modalità per lo svolgimento di tali attività
sono definite con decreto del Ministro delle Politiche agricole. Per quanto
riguarda le cooperative sociali, esse possono esercitare le attività di
agricoltura sociale purché il fatturato derivante dall'esercizio dell'attività
agricola sia prevalente; nel caso esso sia ricompreso tra il 30% e il 50% di
quello complessivo, esse sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in
proporzione alla misura del fatturato agricolo. Inoltre, le attività di
agricoltura sociale possono essere svolte in associazione con le cooperative,
le imprese sociali, le associazioni di promozione sociale, con organismi della
cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di
promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.
Infine, ove previsto dalla normativa di settore, è prevista la collaborazione
con i servizi socio-sanitari. Gli enti pubblici competenti, nel quadro della
programmazione delle proprie funzioni in materia di attività agricole e
sociali, promuovono politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e
istituzioni locali al fine di favorire
lo sviluppo dell'agricoltura sociale.
Per permettere il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale, l'articolo 3 stabilisce che le regioni adeguino le proprie
disposizioni in materia di programmazione delle prestazioni e dei servizi. Il
monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo
le disposizioni previste dal soggetto competente al riconoscimento.
L'articolo 4 stabilisce che gli operatori
dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori (OP)
per i prodotti dell'agricoltura sociale.
L'articolo
5 prevede che i fabbricati rurali, già esistenti nel fondo, destinati
all'esercizio delle attività di agricoltura sociale mantengono il
riconoscimento del requisito della
ruralità, a tutti gli effetti. Le regioni e le province autonome possono
inoltre promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ai fini
dell'utilizzo per le finalità di agricoltura sociale, nel rispetto delle
caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistico-ambientali dei
luoghi.
Per quanto riguarda
gli interventi di sostegno
all'agricoltura sociale, l'articolo 6 prevede
una serie di misure:
-
le istituzioni pubbliche che gestiscono mense
scolastiche ed ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i servizi
di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari
provenienti dagli operatori dell'agricoltura sociale;
-
i comuni definiscono modalità di valorizzazione dei
prodotti nelle aree pubbliche destinate al commercio;
-
sono previsti criteri di priorità per
l'insediamento e lo sviluppo di attività di agricoltura sociale nell'ambito
delle procedure di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli,
anche utilizzando i beni e i terreni confiscati alla mafia;
-
gli enti pubblici territoriali possono dare in
concessione a titolo gratuito i beni immobili confiscati alla criminalità
organizzata anche agli operatori dell'agricoltura sociale.
Inoltre, possono
essere definite ulteriori forme di agevolazione e di interventi di sostegno,
nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, mediante apposito decreto
del Ministro dell'economia, e nella predisposizione dei piani regionali di
sviluppo rurale le regioni possono promuovere la realizzazione di programmi
finalizzati allo sviluppo delle multifunzionalità delle imprese agricole, anche
attraverso tavoli di partenariato tra i soggetti interessati al settore
dell'agricoltura sociale.
L'articolo 7 provvede all'istituzione
dell'Osservatorio sull'agricoltura
sociale presso il Ministero delle Politiche agricole, che definisce le linee guida per l'attività delle
istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, monitora ed elabora le
informazioni sulla presenza e lo sviluppo delle attività correlate sul
territorio nazionale, raccoglie e valuta le ricerche concernenti l'efficacia
delle pratiche di agricoltura sociale, propone iniziative di coordinamento ed
integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e sviluppo e
infine promuove forme di comunicazione per il supporto delle iniziative
regionali e locali. Per quanto riguarda la composizione, l'Osservatorio, le cui
modalità di organizzazione e funzionamento sono stabilite con decreto del
Ministro delle Politiche agricole, è costituito da rappresentanti delle
amministrazioni dello Stato competenti
(agricoltura, lavoro, istruzione, salute e giustizia), da rappresentanti
delle regioni e province autonome, delle organizzazioni professionali agricole,
delle reti nazionali di agricoltura sociale, delle organizzazioni del terzo
settore attive nel settore dell'agricoltura sociale, delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni della cooperazione.