DELEGA SUL RIORDINO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Il disegno di legge, approvato in seconda lettura al Senato, reca delega al Governo per il riordino del sistema nazionale di protezione civile. Il testo con le modifiche apportate torna alla Camera. La delega, da esercitare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, prevede uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni.


Per quanto riguarda gli ambiti entro i quali si esercita la delega, da segnalare:
a)      la definizione delle attività di protezione civile, da intendersi come insieme delle attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi naturali o di origine antropica, articolate in attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi con i medesimi eventi calamitosi, di pianificazione e gestione delle emergenze, nonché di coordinamento;
b)      l'organizzazione di un sistema policentrico, che consenta la definizione dei livelli di coordinamento intermedi tra il livello comunale e regionale e l'integrazione dell'elenco delle strutture operative che operano con finalità di protezione civile;
c)      l'attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle Regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vastae alle diverse componenti e strutture operative del Servizio, distinguendo le funzioni di carattere politico e quelle di gestione amministrativa;
d)     la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile, singoli o in associazione, con attenzione alla pianificazione delle iniziative, alle esercitazioni per l'emergenza, alla diffusione di una "cultura di protezione civile", e alla promozione delle organizzazioni di volontariato per favorirne l'integrazione in tutte le attività di protezione civile; allo stesso tempo, la previsione della collaborazione con università e enti di ricerca alle diverse attività;
e)      la disciplina dello stato di emergenza e la previsione del potere di ordinanza in deroga alle norme vigenti, assieme alle modalità di attivazione operativa del Servizio nazionale;
f)       la istituzione di meccanismi e procedure di revisione e valutazione periodica dei piani di emergenza comunali;
g)      la previsione di modalità di intervento volte a garantire effettività ed efficacia delle misure, commisurate alla durata della situazione emergenziale;
h)      una disciplina organica del finanziamentodelle funzioni attraverso il Fondo della protezione civile, il Fondo per le emergenze nazionali e il Fondo regionale di protezione civile;
i)        la disciplina delle procedure finanziarie e contabili che devono rispettare i commissari delegati titolari di contabilità speciale, con relativi obblighi di rendicontazione, il controllo successivo, il subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria;
j)        la previsione delle misure per rimuovere ostacoli alla ripresa di normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, consistenti in interventi strutturali di ripristino dei territori, di opere e infrastrutture pubbliche, di riduzione del rischio, anche prevedendo forme di microcredito agevolato.

Sono poi definiti i principi e i criteri direttivi da rispettare nell'esercizio della delega, tra i quali l'identificazione delle tipologie di rischio; l'individuazione dei livelli degli effetti determinati dagli eventi calamitosi per parametrare le diverse misure e forme di agevolazioni e di ristoro per i soggetti interessati, e l'introduzione di appositi strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi. I decreti legislativi devono provvedere alla semplificazionenormativa delle materie che ne sono oggetto, e definire i criteri da seguire al fine di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le necessarie iniziative per la ricognizione, la modifica e l'integrazione dei provvedimenti di attuazione. I decreti legislativi dovranno inoltre individuare gli ambiti nei quali le Regioni esercitano la potestà legislativa e regolamentare.Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, infine, il Governo potrà adottare eventuali disposizioni integrative o correttive dei decreti emanati.


Complessivamente, il disegno di legge non stravolge l'impianto della legge n. 225 del 1992, che regola ad oggi il sistema di protezione civile in Italia, e che in numerosi occasioni ha dimostrato di essere un valido strumento normativo per indirizzare l'azione della Protezione civile. La necessità di una omogeneizzazione e semplificazione della materia attraverso lo strumento della delega legislativa deriva fondamentalmente dal fatto che all'impianto originario si sono sovrapposte, nel tempo, disposizioni particolari che rischiano di determinare sovrapposizioni e complicare l'azione del sistema nazionale, soprattutto considerando la necessità della collaborazione con i diversi livelli di governo del territorio.
Nell'attuale situazione, in cui estremamente rilevante si sta manifestando l'azione della protezione civile per le calamità che hanno colpito il Paese negli ultimi mesi, risulta tanto più urgente procedere all'approvazione del disegno di legge, che è valutato in maniera estremamente positiva dallo stesso Dipartimento della protezione civile. Anche a tali fini, si è proceduto a modificare il testo esclusivamente laddove era necessario a chiarire la non onerosità di alcune delle disposizioni proposte e poter procedere ad una rapida terza lettura alla Camera dei Deputati.I senatori del M5S hanno comunque manifestato perplessità circa l'utilizzo della delega per procedere alla riforma del sistema, anche considerando i poteri di deroga normativa che il sistema emergenziale determina; le opposizioni hanno altresì segnalato la necessità di rafforzare il ruolo dei diversi livelli territoriali nell'azione di protezione civile, e di definire un sistema sanzionatorio per le amministrazioni locali che non adempiono alle prescrizioni in materia, garantendo maggiore trasparenza nelle procedure in cui interviene la Protezione civile pur prevedendo modalità per il celere svolgimento delle attività di ricostruzione a seguito di calamità naturali.